Valutazione periodica e annuale
I principi generali della valutazione degli apprendimenti sono stabiliti con specifico Regolamento provinciale (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo, articoli 59 e 60, comma 1 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), in raccordo con la normativa nazionale.
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno studente, ai processi di autovalutazione degli studenti, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. La valutazione degli studenti è periodica, secondo la ripartizione dell’anno scolastico, e annuale, alla fine di ogni anno scolastico, ed è espressa con voti numerici (numeri interi), definiti in decimi, usando il numero quattro come votazione più bassa e il numero dieci come votazione più alta. I criteri per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale e ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato sono determinati dal Collegio docenti.
Le situazioni dei singoli studenti vengono valutate da ogni Consiglio di classe tenendo in considerazione il livello di profitto raggiunto in ciascuna disciplina, rilevato in base ad un congruo numero di valutazioni, l'evoluzione del processo di apprendimento in riferimento agli obiettivi didattici fissati, la partecipazione alle attività di sostegno e ai corsi di recupero, la regolare frequenza, l’impegno e la motivazione al dialogo educativo, la presenza di eventuali carenze non colmate del precedente anno scolastico. Per le classi del triennio concorrono alla valutazione di ogni studente le competenze disciplinari e trasversali acquisite nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro.
Prove di verifica
I docenti di tutte le discipline, singolarmente o in codocenza per specifici percorsi, elaborano varie tipologie di prove di verifica, orali, scritte e pratiche allo scopo di rilevare le conoscenze e le competenze acquisite e di valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.
Negli ultimi anni scolastici è diventata esperienza consolidata la progettazione e la somministrazione di prove comuni strutturate e semistrutturate per la valutazione di conoscenze e abilità e competenze, riferite ad alcuni snodi e aree disciplinari del percorso scolastico, in particolare alla fine del primo e del secondo biennio. Per il quinto anno sono previste le simulazioni della prima e delle seconde prove scritte e del colloquio d’esame. Le prove sono rispondenti al percorso didattico proposto, le richieste sono chiaramente esplicitate e gli obiettivi, le modalità e i tempi dichiarati. I criteri di attribuzione del voto, rispondenti ad indicatori condivisi in sede di dipartimento disciplinare, sono illustrati dal docente agli studenti. Il Liceo Maffei ha elaborato, sulla base dei Quadri di riferimento ministeriali, griglie di valutazione comuni per la prima prova, per le seconde prove e per il colloquio d'esame.
Tutte le verifiche vengono programmate dai docenti e segnalate nel planning di classe, tenendo conto di quanto prescritto dal Regolamento d’Istituto e sono congrue al numero di ore settimanali, in base a quanto stabilito dal Collegio docenti.
La trasparenza delle valutazioni accompagna naturalmente e costantemente tutte le fasi dell’apprendimento dello studente: ogni verifica sia orale che scritta è seguita dalla chiara e tempestiva comunicazione dell’esito. Per quanto riguarda le prove scritte, la riconsegna degli elaborati valutati deve avvenire entro 15 giorni dalla data di somministrazione e comunque in tempo
utile per garantire l’efficacia della correzione. (Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, art.6).
I risultati di ogni prova di verifica sono espressi da tutta la gamma dei voti, secondo la scala decimale.
La capacità relazionale
Per capacità relazionale s’intende la capacità dello studente di assumere, nell’ambito dell’attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola (come da art. 1 c. 2 lett. a del Regolamento della valutazione periodica e annuale degli apprendimenti).
Gli esiti della capacità relazionale sono espressi con voti numerici definiti in decimi.
La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce in alcun modo sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato (come da Art. 6 c. 3 del Regolamento della valutazione periodica e annuale degli apprendimenti).
Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto riguardante la capacità relazionale (come da Art. 10 c. 1 del Regolamento della valutazione periodica e annuale degli apprendimenti).
Per la valutazione della capacità relazionale si fa inoltre riferimento a competenze trasversali che conducono gli studenti alla consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri di cittadini.
La seguente tabella descrive il rapporto tra il profilo individuato dagli indicatori, in relazione ai criteri di osservazione fissati, e il voto in decimi.
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente e non può, di norma, riferirsi ad un singolo episodio. In particolare il Consiglio di Classe tiene in debita considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno e la partecipazione alle attività proposte dall’Istituto.